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Consob: misure di divieto e restrizioni per l'uso di Cfd e opzioni binarie

Pubblicato il 21/06/2019 alle ore 13:14:42

La Consob ha introdotto in Italia in via permanente misure d'intervento a tutela degli investitori al dettaglio analoghe a quelle già adottate in via temporanea dall'Esma, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in materia di offerta di opzioni binarie e di contratti per differenza (CFD). Le misure (delibere nn. 20975 e 20976 del 20 giugno 2019) prevedono:
 

(i) il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita, in Italia o dall'Italia, di opzioni binarie agli investitori al dettaglio;
 

(ii) alcune limitazioni concernenti la commercializzazione, la distribuzione o la vendita, in Italia o dall'Italia,  di CFD agli investitori al dettaglio: la fissazione di limiti dell'effetto leva sull'apertura delle posizioni; la chiusura automatica al raggiungimento del margine in base al conto; la protezione da saldo negativo in base al conto; la mancata corresponsione di incentivi da parte di un fornitore di CFD; un'avvertenza sui  rischi specifici dell'investimento, da predisporre secondo un formato standardizzato.
 

L'adozione delle misure fa seguito al riscontro della sussistenza di significativi timori per la tutela degli investitori al dettaglio in CFD e opzioni binarie. Ciò a motivo della complessità e mancanza di trasparenza di tali prodotti, delle loro peculiari caratteristiche - che comportano, tra l'altro, disparità tra rendimento atteso e rischio di perdita - nonché delle modalità con cui sono commercializzati e distribuiti.
 

Le misure d'intervento, adottate ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento UE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e dell'art. 7-bis del TUF, entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicheranno, per le opzioni binarie, dal 2 luglio 2019 e, in relazione ai CFD, dal 1° agosto 2019, fino alla loro eventuale revoca, che sarà disposta al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 42, par. 6, del regolamento MIFIR.
 

Roma, 21 giugno 2019


Fonte 


http://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/comunicato-stampa-21-6-2019/10194



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